Art. 5.
(Disposizioni in materia di voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione).

      1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i referendum è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia»;

          b) dopo il primo comma dell'articolo 19 è inserito il seguente:

      «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche all'Ufficio di sezione speciale per il referendum che ha il compito

 

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di espletare le operazioni di scrutinio dei voti espressi per corrispondenza. Per le modalità e i tempi per l'espressione del voto per corrispondenza in occasione dei referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».

      2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Gli uffici elettorali dei comuni di ciascuna regione, entro il 10 aprile e il 10 ottobre del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a istituire una sezione elettorale speciale, a livello regionale, alla quale far confluire i voti per corrispondenza in occasione delle consultazioni per i referendum.
      Le modalità del voto per corrispondenza di cui al secondo comma del presente articolo sono disciplinate dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 36»;

          b) all'articolo 36 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Gli elettori che sono impossibilitati a recarsi al seggio il giorno prefissato per le consultazioni referendarie inviano al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, indicando l'indirizzo completo della dimora presso cui intendono ricevere il plico sigillato contenente la scheda elettorale e allegando alla dichiarazione una copia della tessera elettorale.

 

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      Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in un apposito elenco che è consegnato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente della sezione speciale del comune, appositamente istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 35, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della medesima sezione speciale.
      Le schede di cui al quarto comma devono pervenire in busta sigillata entro il giorno antecedente le elezioni e sono custodite nella sezione speciale di cui al quinto comma».